Finanziamento a fondo perduto fino al 40% per l’installazione di Impianti Fotovoltaici.
Finalità
Il Bando ha l’obiettivo di supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia.
Le risorse destinate all’attuazione della misura agevolativa sono pari a complessivi euro 320.000.000.
Il 40 % è riservato a favore delle micro e piccole imprese.
Soggetti Beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale.
Sono escluse le imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Non sono inoltre ammissibili alle agevolazioni le imprese operanti nelle seguenti attività:
- produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività correlate
- industrie ad alta intensità energetica e/o ad alte emissioni di CO2
- produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti
- raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti
- trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare
Interventi Ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per autoconsumo immediato.
I programmi di investimento possono, altresì, essere integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 % della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i programmi di investimento devono essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni del decreto legislativo n. 102 del 2014, da soggetti qualificati, come individuati nell'ambito del decreto di cui all’articolo 9, comma 2, che definisca il profilo di consumo energetico dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini eolici.
Ai fini del corretto dimensionamento dei programmi di investimento, la diagnosi energetica dovrà quindi individuare la potenza dell’impianto da installare e dell’eventuale sistema di stoccaggio, nonché la capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrati rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva.
Ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento devono:
- riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente
- essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici
- prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero immessa in rete
- prevedere un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000 e non superiore a euro 1.000.000
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda
Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:
- l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
- sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma;
✓ prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Spese Agevolabili
Sono ammissibili le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento. Dette spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:
- impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio
- apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio
- eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta
- diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento
Le spese per essere ammissibili devono:
- essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione
- essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato
- ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento. È, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo
- essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
Le spese per l’esecuzione della diagnosi energetica ex ante sono ammissibili in misura non superiore al 3 % delle spese.
Non sono, in ogni caso ammissibili, le spese:
- per servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
- per l’acquisto di beni usati;
- per lavori in economia;
- per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
- relative a pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
- relative a prestazioni gestionali;
- effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento
- relative a singoli beni di importo inferiore a 500 euro, al netto di IVA.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile.
Contributo
Le agevolazioni saranno assegnate nella misura massima del:
30% per le medie imprese
40% per le micro e piccole imprese
30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento
50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto
Presentazione delle Domande
Lo sportello per la presentazione delle domande apre il 04/04/2025 e chiuderà il 17/06/2025.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
È ammessa una sola domanda di agevolazione rispetto a ciascuna PMI. Qualora pervengano più domande Invitalia prende in considerazione esclusivamente la domanda pervenuta per ultima.
La graduatoria è formata sulla base del possesso di requisiti riguardanti il carattere strategico del programma di investimento presentato, valorizzato con riferimento ai seguenti criteri:
- capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili, calcolata come rapporto tra l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (potenza nominale) relativa al programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione e il fabbisogno complessivo annuo di energia del soggetto proponente;
- incidenza, esclusivamente nell’ambito del programma di investimento in tecnologie solari fotovoltaiche oggetto della domanda di agevolazione, dei costi riferiti all’acquisto di impianti solari fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico rispetto all’ammontare complessivo del medesimo programma;
- sostenibilità economica dell’investimento, calcolata come rapporto tra l’importo del margine operativo lordo medio registrato nell’ultimo esercizio finanziario del soggetto proponente e l’ammontare complessivo del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;
- possesso di pertinenti certificazioni ambientali di processo da parte del soggetto proponente.
Criteri di valutazione
Invitalia, sulla base dei dati e delle informazioni desumibili dalla documentazione trasmessa unitamente al modulo di domanda, attribuisce a ciascun progetto di investimento un punteggio determinato sulla base dei seguenti criteri:
- rapporto tra la potenza nominale degli impianti per la produzione di energia elettrica oggetto del programma di investimenti (espressa in Kwp) e il fabbisogno complessivo annuo di energia dell’unità produttiva oggetto di intervento (espresso in Kwh);
- incidenza dei costi riferiti all’acquisto di moduli solari fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico rispetto all’ammontare complessivo delle spese previste per il medesimo programma. Ai fini dell’attribuzione del predetto punteggio, alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria a” è attribuito un peso pari a 1,3, alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria b” è attribuito un peso pari a 1,4 e alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria c” è attribuito un peso pari a 1,5;
- sostenibilità economica dell’investimento, calcolata come rapporto tra l’importo del margine operativo lordo (MOL) registrato nell’esercizio finanziario relativo all’ultimo bilancio approvato o all’ultima dichiarazione dei redditi presentata e l’ammontare complessivo del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione.
- possesso di pertinenti certificazioni ambientali di processo, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, da parte del soggetto proponente. Ai predetti fini è attribuito un punteggio pari a zero alle imprese che non risultino in possesso di certificazioni ambientali di processo e un punteggio pari a 1 (uno) alle imprese in possesso di almeno una certificazione ambientale di processo.
Il punteggio complessivo da attribuire alla domanda di agevolazione è determinato dalla somma dei valori attribuibili per ciascuno dei criteri di cui al comma 2, ponderata secondo i seguenti pesi: 50% per il criterio di cui alla lettera a), 10% per il criterio di cui alla lettera b), 30% per il criterio di cui alla lettera c), 10% per il criterio di cui alla lettera d). Il punteggio complessivo è aumentato:
- del 5% (cinque per cento) qualora l’impresa sia in possesso di rating di legalità;
- del 5% (cinque per cento) qualora l’impresa sia in possesso della certificazione della parità di genere.